Addio alle cartelle esattoriali fino a 5mila euro                                         19 maggio 2021               

Il D.L. 41/2021  (c.d. decreto sostegni) dispone  che "Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010" benché ricompresi in precedenti definizioni agevolate che fanno riferimento ai debiti affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2017.

La misura è prevista in favore delle persone fisiche che, nel periodo d'imposta del 2019, hanno conseguito un reddito imponibile su cui calcolare le imposte sui redditi fino all'importo di 30.000 euro e di quei soggetti che, diversi dalle persone fisiche, hanno conseguito nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi sempre fino a 30.000 euro. 

Sono escluse da questo saldo e stralcio le seguenti somme:

  • quelle dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato dichiarati poi illegali;
  • i crediti che derivano da provvedimenti di condanna della Corte dei conti;
  • le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie definite da provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • le risorse proprie UE come dazi e diritti doganali;
  • i contributi che provengono dalla imposizione di diritti sulla produzione dello zucchero;
  • l'IVA che viene riscossa all'importazione
Viene previsto che entro il 20 agosto 2021 l’agente della riscossione trasmette all’Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche tecniche previste in apposito allegato, l’elenco dei codici fiscali, presenti nel proprio sistema informativo alla data del 23 marzo 2021, delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno uno o più debiti di importo residuo, alla medesima data del 23 marzo 2021, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, considerando le esclusioni sopra riportate. Potremmo parlare di elenco dei soggetti che hanno i requisiti “oggettivi” (importo e data del carico).
Da questo elenco, vengono eliminati i contribuenti che non possiedono il requisito “soggettivo” reddituale. L’art. 2 del decreto, infatti, stabilisce che entro il 30 settembre 2021, l’Agenzia delle Entrate, per consentire all’agente della riscossione di individuare i soggetti per i quali non ricorrono i requisiti reddituali (i.e. 30.000 euro nel periodo d’imposta 2019), restituisce a quest’ultimo l’elenco precedentemente ricevuto, segnalando, tra i codici fiscali in esso ricompresi, quelli relativi a soggetti che risultano avere conseguito redditi imponibili superiori ai limiti sopra indicati.
In sostanza, l’individuazione delle posizioni stralciabili avviene per sottrazione, attraverso un duplice passaggio dall’agente della riscossione all’Agenzia delle Entrate e viceversa. È da sottolineare come, in questa operazione, l’Agenzia delle Entrate viene chiamata in causa non nella sua qualità di ente creditore (che certamente potrebbe anche avere al pari di tutti gli altri enti creditori) bensì in quella di ente che conosce la situazione reddituale di tutti i contribuenti.
Il decreto prevede, inoltre, che, per i soggetti che ne hanno diritto (e cioè quelli “non” segnalati dall’Agenzia delle Entrate), l’annullamento dei debiti è effettuato alla data del 31 ottobre 2021; nel caso di coobbligazione, l’annullamento non opera se almeno uno dei coobbligati non possiede il requisito soggettivo reddituale (rientrando, quindi, tra quelli segnalati dall’Agenzia delle Entrate).