07 dicembre 2020

COVID-19 e locazione commerciale. 

In una recente ordinanza (25/09/2020) il Tribunale di Palermo ha affermato che il mancato pagamento del canone di locazione commerciale non può essere qualificato come grave inadempimento tale da legittimare la convalida dello sfratto per morosità.
ll Giudice palermitano ha rilevato che l'opposizione proposta dal conduttore contro la richiesta di sfratto per morosità fosse fondata nella misura in cui non poteva ritenersi sussistente un inadempimento grave del conduttore “stante la grave situazione di emergenza sanitaria a causa del covid-19, che ha portato all'adozione dei provvedimenti governativi di chiusura degli esercizi commerciali"
Il giudice ha rigettato sia la richiesta di emissione dell'ordinanza di rilascio dell'immobile sia dell'ingiunzione di pagamento dei canoni scaduti, tenuto conto del comma 6-bis dell'art. 3 del d.l. n. 6/2020, per il quale il rispetto delle misure di contenimento è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi degli artt. 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore anche relativamente ad omessi adempimenti. 

Ovviamente, anche la pronuncia/ordinanza di cui stiamo per dare atto si inserisce nell'alveo ormai ampio di decisioni giurisprudenziali che hanno operato, in forza della situazione e della normativa emergenziale (con connesso periodo di 'clausura', termine che chi scrive preferisce all'abusato anglicismo del 'lockdown'), una sorta di inedito bilanciamento tra i diritti dei locatori e le ragioni dei conduttori.

Il giudice adito nel dare conto di quanto andava decidendo, ha richiamato l'art. 91 del d.l. 18 del 17 marzo 2020 (convertito in l. 27 del 24 aprile 2020) che all'art. 3 del d.l. 6 del 23 febbraio 2020 (convertito in l. 13 del 5 marzo 2020) ha aggiunto il comma 6-bis, per il quale “il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti."

Questo nuovo comma ha consentito e consente di attribuire una valenza giuridica diversa alle situazioni di inadempimento che siano correlate o correlabili alle misure restrittive adottate dall'autorità pubblica. La clausura imposta dall'autorità, che ha imposto uno stop forzato al prosieguo della attività del conduttore, è alla base di quei “gravi motivi in contrario” che ai sensi dello stesso art. 665 c.p.c. sono idonei a precludere l'emissione dell'ordinanza provvisoria di rilascio.

Si aggiunga, per la specifica fattispecie, che il conduttore si è comunque presentato all'udienza dando prova di aver comunque provveduto ad un pagamento parziale, il che di certo deve avere giovato alla decisione poi assunta.