Via
libera al mantenimento
diretto
del
figlio che passa metà tempo con entrambi i genitori, in un regime di
affido
condiviso
autentico.
E' quanto ha disposto il Tribunale
di Perugia, con un recente
provvedimento
che si muove verso l'applicazione effettiva dei dettami della legge
sull'affido condiviso (L.
54/2006).
Due
genitori (lei ostetrica, lui impiegato con redditi simili) con un
bambino di 10 anni. Quindi una coppia come tante che, dopo una
ventina di anni di relazione, decide di lasciarsi. E, non trovando
una soluzione condivisa, si rivolge al Tribunale.
Tribunale di Perugia che, con un primo provvedimento provvisorio, colloca prevalentemente, come avviene di solito, il bambino presso la madre obbligando quindi il padre all'assegno di mantenimento (300 euro, nel caso di specie).
Nel corso del giudizio, tuttavia, è il bambino stesso a manifestare il desiderio di una maggiore permanenza presso la casa del padre (distante solo un paio di km da quella materna).
Il Tribunale di Perugia, orbene, con provvedimento definitivo del 01/09/2021, dispone il collocamento del bambino presso il padre e la madre secondo tempistiche paritarie.
Ma v'è di più. Lo stesso Tribunale, alla luce delle suddette tempistiche paritarie di permanenza presso ciascun genitore ed in considerazione dei redditi di costoro pressochè omogenei, revoca il mantenimento a carico del padre disponendo il cosiddetto mantenimento diretto: ovverosia ciascun genitore, nel periodo di permanenza del bambino presso di sè, provvede a tutto l'occorrente senza pagare nessun assegno all'altro.
La legge sull'affido condiviso risale a ben quindici anni orsono. In questo lungo periodo, tuttavia, la legge si è scontrata con la prassi, diffusasi nella aule di giustizia, dell'affido condiviso con collocamento prevalente (quasi sempre a favore della madre) che, nella sostanza, non diverge granchè dal vecchio affido esclusivo. Negli ultimi anni si è assistito a diversi coniugi che chiedevano consensualmente una suddivisione paritaria dei tempi di permanenza con i figli. Trattavasi pertanto di separazioni consensuali poi regolarmente omologate dal Tribunale. La decisione del Tribunale di Perugia è invece avvenuta in un giudizio contenzioso ed ha quindi una portata sicuramente innovativa e può costituire un importante precedente per casi simili.
L'iter logico-giuridico seguito dal Tribunale di Perugia parte dalla presa d'atto della volontà del minore di stare più tempo anche con il padre e dalla contestuale disponibilità del genitore ad accoglierlo, giungendo dunque ad un affidamento paritetico (quanto ai tempi).
L'ulteriore verifica della sotanziale omogeneità dei redditi dei genitori porta alla conseguenza (necessaria secondo i dettami della legge) del mantenimento diretto.
Fonte: Studiocataldi
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