18 maggio 2020

Trasferimenti immobiliari nelle condizioni di separazione e divorzio. Agevolazioni fiscali                                                   

La Legge n. 74 del 1987 dispone in via assolutamente generale l'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa degli atti di vendita degli immobili (di proprietà dei coniugi) stipulati in conseguenza del procedimento di divorzio e di separazione personale.
Un orientamento giurisprudenziale più risalente nel tempo aveva stabilito che l'esenzione da imposte e tasse si applicava solo se la vendita avveniva tra gli stessi coniugi. Tale orientamento è oggi da ritenersi come completamente superato.
Una recente sentenza della Cassazione (n. 7966 del 2019) ha ribadito il principio che le agevolazioni fiscali si applicano anche se l'immobile viene venduto a terzi in attuazione di un accordo preso per definire i rapporti patrimoniali tra coniugi a seguito della separazione o del divorzio.  

In tale pronuncia viene affermato un altro importante principio, vale a dire che l'alienazione tra coniugi di un'abitazione in adempimento agli obblighi derivanti da un accordo di separazione non comporta la decadenza dall'agevolazione prima casa.

Quindi, il trasferimento dell'immobile prima del decorso del termine di cinque anni dall'acquisto, se effettuato in favore del coniuge in virtù di una modifica delle condizioni di separazione, pur non essendo riconducibile alla forza maggiore, non comporta la decadenza dai benefici fiscali, attesa la "ratio" della L. n. 74 del 1987, articolo 19, che è quella di favorire la complessiva sistemazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi in occasione della crisi, escludendo che derivino ripercussioni fiscali sfavorevoli dagli accordi intervenuti in tale sede.