Una
recentissima sentenza ha introdotto un importante nuovo principio in
tema di assegno divorzile: l'instaurazione di una nuova
convivenza non
è un motivo di per sé sufficiente a giustificare l'automatica
decadenza del diritto a ricevere l'assegno divorzile, ma può
consentire una rideterminazione della somma da riconoscere all'ex
coniuge.
È quanto hanno stabilito le Sezioni
Unite della
Corte
di Cassazione
nella sentenza
n. 32198/2021
pubblicata il 5 novembre scorso.
Entrando nei tecnicismi,
la sentenza opera una distinzione tra componente
assistenziale e
componente
compensativa dell'assegno
di divorzio.
Se la prima è destinata a venire meno quando il coniuge inizi una nuova relazione stabile, la seconda mantiene la sua ragion d'essere, perché si riferisce a quanto accaduto in precedenza, durante la relazione matrimoniale.
La componente assistenziale dell'assegno di divorzio ha la funzione di fornire un sostegno al coniuge economicamente più debole.
In presenza di una nuova relazione/famiglia di fatto ritenuta stabile (ad esempio per la presenza di figli o per la contribuzione economica comune nella quotidianità) però, tale esigenza viene meno, in virtù del c.d. principio di autoresponsabilità.
Diversa invece è la ratio della componente compensativa dell'assegno divorzile. Questa, anziché riferirsi alle esigenze future, fa riferimento a circostanze già maturate nel passato, per valorizzare quanto fatto dall'ex coniuge in costanza di matrimonio.
Tale componente è parametrata a criteri quali l'apporto fornito dall'ex al ménage quotidiano, nonché alle occasioni lavorative a cui questi ha rinunciato per le esigenze della famiglia. L'entità dipende anche dalla durata che ha avuto il matrimonio.
Proprio per tali motivi, con la sentenza sopra indicata le Sezioni Unite hanno escluso che, in caso di nuova convivenza, operi l'automatica decadenza dal diritto a ricevere l'assegno divorzile.
In tale circostanza, infatti, il giudice, valutando discrezionalmente il singolo caso concreto, dovrà individuare la componente compensativa dell'assegno, stralciando invece quella riferita alle esigenze assistenziali non più meritevoli di considerazione.
D'altra parte, le SS.UU. sono state chiamate a decidere sul punto proprio perché ci si era resi conto che non risulta far discendere dal principio di autoresponsabilità l'automatica estinzione del diritto all'assegno nella sua integrità.
Occorreva, cioè, una soluzione che tenesse conto delle concrete fattispecie specifiche, conciliando le nuove scelte di vita dell'ex con la conservazione di posizioni meritorie già maturate.
Chiarito ciò, si pone il problema di come liquidare l'assegno nella sola componente compensativa all'ex coniuge che abbia instaurato una nuova relazione stabile.
In conclusione, secondo la Corte viene ritenuto opportuno che, in caso di nuova convivenza stabile, l'assegno sia versato in unica soluzione o per un periodo di tempo limitato e predeterminato.
La giurisprudenza di merito, che dovrà applicare il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione dovrà chiarire se e come, in assenza di accordo tra le parti, sia possibile stabilire il versamento di un assegno temporaneo, ad oggi ipotesi normativamente non prevista.
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