L’Accertamento Tecnico Preventivo (ATP) è un istituto (previsto dall’art. 696 codice di procedura civile) che permette di risolvere alcune controversie in modo più veloce e meno costoso rispetto a un processo ordinario. Serve ad accertare la veridicità di fatti o ad acquisire elementi di prova che sono controversi, senza doverlo fare in modo definitivo attraverso un giudizio di merito.
Esiste un particolare tipo di ATP chiamato “Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite” (detto anche ATP conciliativo), previsto dall’art.696bis c.p.c., che serve ad accertare o quantificare crediti che derivano da un illecito civile o contrattuale.
Questo tipo di ATP è molto importante nell’ambito della responsabilità sanitaria.
Anzi, è praticamente una scelta obbligata considerato che la legge n.24 del 2017 ha infatti stabilito che è obbligatorio passare attraverso questa via quando si deve proporre una domanda risarcitoria per danni da errori medici o sanitari.
Ma come funziona esattamente l’ATP conciliativo nell’ambito della responsabilità sanitaria?
L’ATP serve, in concreto, ad accertare, dal punto di vista tecnico, se la pretesa del danneggiato (la vittima di un errore medico e/o sanitario) abbia un fondamento e in caso affermativo liquidare il danno subito .
Come si svolge il procedimento?
La consulenza tecnica preventiva viene richiesta con ricorso al presidente del tribunale competente per la trattazione della lite e dovrà contenere l’esposizione sommaria dei fatti e della domanda cui la consulenza risulta preordinata. Una volta depositato il ricorso, il giudice – verificata la sussistenza dei presupposti di ammissibilità – nomina un consulente e fissa l’udienza di comparizione delle parti, alla presenza del perito formulando i quesiti ai quali il consulente dovrà rispondere.
Le parti potranno contribuire all’indagine peritale con propri consulenti tecnici. Il Giudice calendarizza le operazioni tecniche disponendo il termine a disposizione del perito per il deposito della perizia finale, prima del quale andrà inviata una bozza ai consulenti tecnici delle parti, i quali potranno avanzare osservazioni.
Come si anticipava, fine della Consulenza tecnica preventiva è la definizione anticipata della lite.
Il consulente ha, infatti, l’obbligo di tentare “ove possibile” la conciliazione delle parti formulando, dunque, proposte che possano contemperare gli interessi contrapposti.
Se la conciliazione ha esito positivo e le parti raggiungono un accordo sarà redatto un verbale di conciliazione, il quale verrà dotato dell’efficacia di un titolo esecutivo con un successivo decreto del giudice che varrà come titolo esecutivo. Ciò significa che, se la parte obbligata non rispetta l’accordo,il verbale di conciliazione potrà essere utilizzato dall’altra per avviare un'azione esecutiva e/o per l’iscrizione di ipoteca.
Se la conciliazione ha esito negativo e le parti non raggiungono un accordo ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio civile di merito che verrà incardinato .
Tale possibilità (quella di trasferire la perizia elaborata nella consulenza tecnica preventiva nel successivo giudizio di merito) fa comprendere ancor di più il peso determinante che questa perizia assume rispetto alla vicenda controversa, potendo essa confluire nel futuro giudizio a tutto danno di chi, sebbene autore del fatto illecito o dell’inadempimento contrattuale, abbia rifiutato di conciliare dinnanzi al consulente del procedimento preventivo.
In
conclusione, l'A.T.P. conciliativo è stato pensato dal legislatore
come strumento con
funzione “pacificatrice”
che punta a mitigare quella conflittualità sempre più accesa nel
rapporto
tra il paziente e il medico(o
la struttura sanitaria) e
che
presenta
i seguenti vantaggi:
-
offre la possibilità di verificare in tempi brevi sia l’entità
dei danni subiti, sia la fondatezza delle pretese risarcitorie;
- apre la possibilità ad ottenere un pronto risarcimento dei danni subiti in sede stragiudiziale, specie quando sono coinvolte le assicurazioni professionali dei medici e delle strutture sanitarie;
- anche in caso di mancata conciliazione, una eventuale causa di merito avrebbe tempi minori, essendo già stata espletata la parte relativa alla CTU ed avendo il danneggiato a disposizione un’ottima arma (la relazione del peritodel tribunale) per indirizzare il Giudice verso una soluzione veloce della controversia;
- comporta spese minori rispetto ad una causa ordinaria.
Tra l'altro anche per tale procedura è riconosciuto il diritto del cittadino non abbiente di usufruire del c.d. gratuito patrocinio in modo che sia i costi della difesa legale che quelli per il consulente tecnico nominato dal tribunale saranno direttamente anticipati dallo Stato, come statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.217 del 1.10.2019.
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