Il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 – c.d. Decreto liquidità – introduce, mediante la disposizione di cui all’art. 11, una generale sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito emessi prima dell’entrata in vigore del decreto stesso e fino alla data del 30 aprile 2020.
È espressamente stabilito, infatti, che “i termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore della presente decreto, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente”.
La sospensione prevista opera su:
I protesti levati dal 9 marzo all’8 aprile 2020 (data entrata in vigore del decreto) non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle Camere di Commercio e, ove già pubblicati, le Camere di commercio provvedono d’ufficio alla loro cancellazione.
Sono altresì sospese, per lo stesso periodo, le informative al Prefetto di cui all’articolo 8-bis, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 386.
In base a quanto stabilito dalla relazione illustrativa al D.L. n. 23/2020, con riguardo agli assegni bancari e postali, si sospende il termine di presentazione al pagamento del titolo a favore del beneficiario. Ciò non impedisce ai beneficiari, che desiderino e siano in grado di farlo, di presentare il titolo al pagamento in pendenza della sospensione; il titolo continua pertanto a essere pagabile dal trattario nel giorno di presentazione qualora vi siano i fondi disponibili sul conto del traente.
Tuttavia, nell’ipotesi di difetto di provvista, varrà anche per il traente la sospensione della presentazione con conseguente temporanea inapplicabilità del protesto e della disciplina sanzionatoria dell’assegno. In tale contesto non verrà quindi inviato il preavviso di revoca per gli assegni privi di provvista nel periodo di sospensione; se l’avviso di revoca è già stato inviato, il termine di 60 giorni per l’esecuzione del pagamento tardivo è sospeso. Tutti gli elementi necessari per determinare la possibilità o meno di procedere al pagamento del titolo (quali, ad esempio, la disponibilità dei fondi, la mancanza di autorizzazione) nonché quelli da considerare per ulteriori azioni (es. protestabilità o meno), verranno quindi valutati al termine del periodo di sospensione.
Infine risultano sospese anche le eventuali segnalazioni già inviate alla Centrale di allarme interbancaria. Tali segnalazioni, se già applicate, dovranno essere cancellate a cura dell’intermediario che le ha effettuate.
Al termine del periodo di sospensione le banche riavviano l’iter funzionale al pagamento del titolo.
tratto da Altalex.com
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