06 aprile 2020

Coronavirus: come gestire i rapporti tra i genitori e figli nelle separazioni e divorzi- Linee guida dell UNCC

L’emergenza dovuta alla epidemia in corso da COVID-19 e che ha portato alla emanazione di vari decreti, succedutisi via via, in un arco temporale di pochi giorni, che hanno introdotto forti limitazioni agli spostamenti dei cittadini, ha creato una serie di problemi e questioni interpretative in relazione all’esercizio della responsabilità genitoriale. La Commissione Famiglia dell’Unione Nazionale delle Camere Civili (UNCC), senza pretesa di riuscire ad individuare ogni caso, ha voluto fare delle riflessioni, per la gestione degli accordi, dirette sia ai professionisti che ai genitori, con lo scopo di prevenire i contrasti, nel rispetto del minore, contemperando il diritto alla bigenitorialità con quello alla salute. Ecco di seguito in sintesi le osservazioni condivise sulle questioni più significiative.

In primo luogo ci si è chiesti se se sia corretto o meno sospendere il “diritto di visita” del genitore identificato come “non collocatario”  in presenza di un provvedimento del giudice. L’affido condiviso comporta la necessità di cambiare abitazione. Ovviamente dovrà essere perlopiù rispettato il provvedimento che regola i rapporti, ma se “l’alternanza” dei tempi con i genitori dovesse risultare molto frazionata (ad. due pomeriggi settimanali), il consiglio che può essere dato è di riunire i tempi così da evitare che ci si esponga, con i più frequenti cambiamenti di residenza, di più al contagio. Secondo la UNCC i divieti di spostamento emanati dal Governo, comunque li si interpreti, non incidono direttamente sulla regolamentazione dei tempi di permanenza del figlio presso ciascuno dei genitori (anche se residenti in comuni diversi); tempi che, pertanto, permangono in essere salvo diversa decisione del giudice.   

Nello specifico vanno segnalate per ora due opposte pronunce dei Tribunali; il Tribunale di Milano l'11 marzo 2020 ha accolto un ricorso d'urgenza di un padre che si era visto impedito il diritto di visita al figlio, riconoscendo dunque che le condizioni della separazione o divorzio vanno mantenute, mentre il Tribunale di Bari in data 26 marzo.
Pertanto, il genitore separato potrà recarsi, munito di autocertificazione, presso il domicilio dei figli minori per esercitare il diritto di visita nel rispetto dei tempi riconosciuti e/o concordati nell'interesse del minore.  

Le modalità di frequentazione tra genitori e figli dovranno coniugarsi con le disposizioni generali ed essere intese, soprattutto, alla luce del buon senso: pertanto si dovrebbero evitare gli spostamenti con mezzi pubblici, evitare di mettere in contatto i minori con situazioni potenzialmente a rischio, evitare il contatto tra i minori e i nonni o con tutti quei soggetti maggiormente esposti al rischio di contrarre il Covid-19. E' chiaro che laddove un genitore svolga una professione che mette a ampio rischio di contagio il figlio (ad esempio svolge un lavoro nel settore sanitario o comunque di continuo contatto con altre persone) sarebbe opportuno in questa situazione scegliere di ridurre o evitare la permanenzaIn caso di quarantena o altra impossibilità e/o difficoltà ad adempiere alle modalità di frequentazione è auspicabile che siano privilegiati ed ampliati i contatti a mezzo di videochiamate, tramite Skype o altre piattaforme, al fine di garantire la continuità del rapporto genitoriale.

Sono stati poi presi in esame alcuni aspetti relativi alle spese per i figli,  che negli accordi di separazione o divorzio possono essere stati assunti per intero da uno dei genitori, ad esempio la mensa scolastica.  Essendo venuta a cessare la frequentazione della scuola e dunque i relativi costi , sarebbe corretto che la cifra risparmiata venga versata al genitore con cui il minore pranza .  Per la baby-sitter chiamata a custodire i figli di genitori (anche uno solo, se separati) impegnati in attività esterne necessarie (ad es., prestazioni ospedaliere) quando manchi un alternativa come la disponibilità dell’altro genitore, essendo stato disposto il versamento di un contributo statale a copertura del relativo onere, il costo a carico del genitore sarà per la differenza. Quanto alle spese per la frequentazione di corsi sportivi si verifica spesso il caso che sia stato pagato l’intero anno. L’onere può essere anche a carico di uno solo dei genitori quale capitolo di spesa. La chiusura delle strutture potrebbe comportare la perdita della prestazione. In questo caso, mancando la frequenza si configura un diritto del genitore ad ottenere il rimborso del costo (o la compensazione per un pari periodo quando riprenderanno le attività). Dunque il genitore che ha corrisposto la somma non potrà richiedere nessun rimborso all’altro.