31 marzo 2020

Coronavirus: sospensione mutui per l'acquisto della prima casa

Arrivano le regole del ministero dell'Economia per il congelamento dei mutui prima casa. Via libera, allora, alle domande di chi ha subito la sospensione del lavoro per almeno 30 giorni o la riduzione dell’orario di lavoro per lo stesso tempo. I due interventi del Governo

Il decreto del MEF è frutto di due interventi successivi, arrivati in questo periodo di emergenza coronavirus . 

Con il primo (il DL n.9/2020) era stato deciso che la moratoria sui mutui prima casa andava applicata a tutti coloro che abbiano subito una riduzione dell’orario di lavoro di almeno trenta giorni. Con il secondo decreto (D.L. n.18/2020 del decreto del 25 marzo) si prevede l'estensione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa anche agli autonomi e ai liberi professionisti.  Vediamo prima in quali casi è previsto l'accesso al Fondo per i lavoratori dipendenti  (D.L. n.9/2020).

Può accedere ai benefici del Fondo di solidarietà mutui prima casa chi si trova nelle seguenti condizioni:

- chi ha dovuto sospendere il lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi;
- chi è stato costretto a ridurre l'orario di lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione pari ad almeno il 20% dell'orario complessivo.   La sospensione del pagamento delle rate del mutuo può essere concessa:  
- per 6 mesi, se la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro ha una durata compresa tra i 30 e i 150 giorni lavorativi consecutivi;
- per 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro ha una durata compresa tra i 151 e i 302 giorni lavorativi consecutivi;
Chi intende presentare istanza di accesso al Fondo deve allegare uno dei seguenti documenti:
- la copia del provvedimento amministrativo che ha autorizzato il trattamento di sostegno al reddito (es. indennità disoccupazione);
- la richiesta del datore all'ammissione della misura prevista per il sostegno al reddito;
- la dichiarazione del datore di lavoro che attesta la sospensione e/o la riduzione dell'orario di lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del  lavoratore, con l'indicazione del periodo di sospensione e della percentuale di riduzione dell'orario di lavoro.

Autonomi e professionisti
Ci sono, poi, le regole per gli autonomi e i professionisti, che si applicheranno fino al 17 dicembre. Per accedere al congelamento bisognerà presentare un’autocertificazione che attesti di avere registrato, nel trimestre successivo al 21 febbraio o nel periodo tra il 21 febbraio e la domanda (se minore di un trimestre), un calo del proprio fatturato medio giornaliero superiore al 33% rispetto al fatturato medio giornaliero dell’ultimo trimestre del 2019, a causa dell’emergenza coronavirus.  

Niente Isee

Per accedere al Fondo, in deroga alle regole ordinarie, non serve presentare l’Isee.

I paletti da considerare
Alcuni punti, comunque, andranno considerati. Ci sono dei requisiti di base per accedere alla moratoria che restano in piedi. Potrà, ad esempio, presentare domanda solo il proprietario di un immobile adibito ad abitazione principale, titolare di un mutuo di importo non superiore a 250mila euro. Inoltre, bisogna considerare che lo stop riguarda la quota di interesse, che verrà rimborsata dal fondo alle banche solo per il 50%: il resto rimane a carico del titolare del finanziamento. Inoltre, la quota capitale resterà intatta e il piano di ammortamento sarà semplicemente allungato.