È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 2024 il D.Lgs 13 settembre 2024, n. 136 con le disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14
Modifiche principali alle procedure di sovraindebitamento
Gli Organismi di Composizione della Crisi (OCC) possono ora accedere all’anagrafe tributaria sin dalla nomina. Questa misura mira a migliorare la trasparenza e la precisione nella ricostruzione del patrimonio del debitore, facilitando una valutazione più accurata della situazione economica del richiedente.
Una delle principali modifiche riguarda la possibilità di presentare un’unica domanda di apertura di liquidazione controllata per i membri della stessa famiglia. Questo semplifica la gestione delle crisi familiari, riducendo i costi e migliorando l’efficienza.
La nuova definizione di consumatore specifica che tale figura può contrarre debiti in qualità di consumatore indipendentemente dalla sua attività professionale. Questa modifica permette anche ai professionisti di accedere alle procedure di ristrutturazione dei debiti del consumatore se i debiti non sono legati alla loro attività professionale.
Analisi della moratoria e delle criticità
La reintroduzione della moratoria per i crediti privilegiati, pegno o ipoteca fino a due anni dall’omologazione, pur essendo concepita per offrire respiro ai debitori, presenta diverse criticità.
La disposizione può rappresentare un problema significativo per il debitore, che deve trovare risorse sufficienti per rimborsare i crediti privilegiati entro due anni. In molte situazioni di sovraindebitamento, la capacità di generare tali risorse in un periodo così breve è limitata, soprattutto considerando che i debitori sovraindebitati sono spesso in una situazione di grave difficoltà finanziaria.
Favor creditoris
Questa norma appare fortemente orientata a favore dei creditori. Infatti, mentre consente una certa flessibilità nel rimborso, impone comunque tempi molto ristretti che possono essere difficili da rispettare per i debitori. La disposizione rischia di non offrire il sollievo necessario a coloro che sono in grave difficoltà economica, limitando l’efficacia della moratoria stessa.
La modifica all’Art. 70 del Codice della Crisi e dell’Insolvenza: omologazione del piano
L’articolo 70 del Codice della Crisi e dell’Insolvenza (CCI) disciplina l’omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore. La recente modifica chiarisce il ruolo decisivo del giudice nel processo di omologazione, confermando che la decisione finale spetta al giudice, il quale deve verificare la convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria.
La modifica all’art. 70 conferma il potere discrezionale del giudice nell’omologare il piano di ristrutturazione dei debiti, sottolineando che l’omologazione può avvenire solo se il piano è migliorativo rispetto all’alternativa liquidatoria. Questo aspetto è cruciale perché garantisce che la proposta del debitore sia effettivamente vantaggiosa per i creditori rispetto alla liquidazione controllata.
Concordato Minore ( 74. Proposta di concordato minore)
Il concordato minore è stato introdotto per offrire una soluzione semplificata e meno onerosa per i debitori sovraindebitati. Le modifiche del Correttivo Ter includono:
Apporto di risorse esterne
È specificato che l’apporto di risorse esterne deve incrementare in misura apprezzabile l’attivo disponibile al momento della presentazione della domanda. Questo chiarimento mira a migliorare la trasparenza e l’efficacia della procedura.
Formazione delle classi
La formazione delle classi diventa obbligatoria solo per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi, semplificando il processo per molti debitori.
Tutela dell’abitazione principale
La possibilità di continuare a pagare il mutuo sull’abitazione principale alle scadenze originarie è estesa al concordato minore, eliminando una disparità di trattamento tra consumatori e professionisti/imprenditori individuali. Tuttavia, l’OCC deve attestare che l’esclusione dell’immobile non leda i diritti dei creditori, applicabile solo agli immobili infracapienti.
Inammissibilità della Liquidazione senza beni
Il Correttivo Ter introduce l’improcedibilità della domanda di liquidazione controllata presentata da un debitore persona fisica se l’OCC non attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche tramite azioni giudiziarie. Se la domanda proviene da un creditore, l’incapienza certificata dalla relazione del gestore può paralizzare la domanda.
Durata della procedura
La procedura deve durare almeno tre anni, salvo che non vi siano beni o diritti da liquidare, nel qual caso può essere chiusa prima. Questa modifica è in armonia con la pronuncia della Consulta 6/2024, che stabilisce linee guida più chiare per la durata delle procedure di liquidazione controllata.
Valutazione della diligenza
La relazione del gestore deve includere una valutazione sulla diligenza del debitore nell’assumere le obbligazioni, influenzando la successiva esdebitazione. Questo potrebbe condizionare l’accesso all’esdebitazione per molti debitori, richiedendo una maggiore attenzione alla gestione delle proprie finanze .
Conclusione
Le modifiche introdotte dal Correttivo Ter al CCII rappresentano un significativo passo avanti nella gestione delle crisi da sovraindebitamento. Sebbene queste modifiche mirino a migliorare l’efficacia e l’equità del sistema, la loro applicazione richiederà un attento monitoraggio per garantire che gli obiettivi siano raggiunti senza introdurre nuove complicazioni.
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