Covid-19. Si alla sospensione del lavoratore che rifiuta la mascherina        10 luglio 2021                 

La giurisprudenza di merito continua a pronunciarsi sulle controversie scaturenti dall'osservanza delle prescrizioni normative dettate in tema di protezione dalla diffusione del virus .

In una recente pronuncia (04/06/2021) il Tribunale di Venezia ha stabilito che è pienamente legittimo sospendere il dipendente che durante la pandemia rifiuta di indossare la mascherina adducendo ragioni poco credibili.

Un operatore ecologico, anche rappresentante sindacale, durante il periodo della pandemia Covid invia alla società datrice una e-mail in cui contesta con tono aggressivo la legittimità dell'imposizione dell'uso della mascherina sul posto di lavoro, adducendo la lesione di importanti diritti sanciti a livello costituzionale; dopo alcuni giorni partecipa, senza indossare la mascherina, ad una riunione aziendale .

La società datrice eleva al dipendente la contestazione disciplinare per la partecipazione alla riunione senza mascherina e per l'affissione di una mail in bacheca nella quale ha istigato i colleghi a non indossare la mascherina.

Il dipendente non contesta il contenuto della e-mail né la partecipazione alla riunione senza mascherina. Per quanto riguarda però l'affissione della comunicazione in bacheca rigetta le accuse d'istigazione nei confronti dei colleghi a non indossare la mascherina.
Per il Giudice adito dalla datrice la sanzione disciplinare irrogata al dipendente è pienamente legittima. Il datore di lavoro è tenuto per legge a tutelare la salute dei propri lavoratori e ad adottare a tale fine tutte le misure necessarie.

Durante il periodo della pandemia l'obbligo di indossare la mascherina è stato ribadito nello specifico dal DL n. 18/2020 e dal protocollo siglato dal Governo il 14 marzo 2020, integrato dal successivo protocollo del 24 aprile 2020, con cui sono state emanate le linee guida necessarie alle aziende per adottare le misure anti-contagio. Misure tra le quali figura proprio l'obbligo delle aziende di mettere a disposizione dei propri dipendenti le mascherine quando, per svolgere le proprie mansioni, non possono rispettare il distanziamento dai colleghi.

Nella situazione di grave pandemia che ha colpito il mondo intero l'uso della mascherina non può ritenersi un obbligo gravoso. Il datore, imponendo ai dipendenti l'uso dei dispositivi di protezione individuali, adempie solo al dovere di proteggere la loro salute.

Ingiustificato quindi secondo il Giudice veneziano il rifiuto del dipendente d'indossare la mascherina al lavoro e alla riunione, così come l'invettiva nei confronti dell'azienda contenuta nella email, in cui il lavoratore dichiara l'obbligo imposto "incostituzionale e illegittimo".