L’esdebitazione del debitore incapiente è una nuova procedura a favore dei soggetti sovraindebitati, introdotta dal Decreto Ristori (D.L. n. 137/2020), che ha modificato la legge 3 del 2012.
Quest’ultima legge, come noto, disciplina già altri tre tipi di procedure previste a favore di chi si trova in una situazione di sovraindebitamento: il piano del consumatore, l’accordo con i creditori e la liquidazione dei beni.
A differenza di tali rimedi, la procedura di esdebitazione del sovraindebitato incapiente presuppone che il soggetto interessato non abbia alcuna utilità da offrire in pagamento ai creditori.
Ne consegue che è l’unica procedura attraverso cui un debitore può vedersi cancellati i propri debiti, senza versare nulla ai creditori.
Il beneficio ha natura straordinaria- e ciò al fine di non pregiudicare l'esigenza di tutela del ceto creditorio - in quanto può essere concesso solo per una volta ed inoltre persiste per il debitore un obbligo di pagamento dei debiti qualora sopravvengano rilevanti utilità tali da consentire il soddisfacimento dei creditori entro specifici limiti.
In sostanza:
deve trattarsi di "persona fisica meritevole", che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura;
egli potrà accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro 4 anni dal decreto del giudice, nel caso in cui sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore all'ammontare dei crediti pari al 10%;
non sono considerate utilità, tuttavia, i finanziamenti erogati in qualsiasi forma.
La valutazione di rilevanza dell'utilità di cui sopra deve essere condotta su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto necessario al mantenimento del debitore e della sua famiglia, in misura pari all'assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE.
La domanda di esdebitazione è presentata tramite l'Organismo di Composizione della Crisi al giudice competente, unitamente alla seguente documentazione:
l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;
l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni;
la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni;
l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.
Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'OCC.
Aspetti molto interessanti ed anticipatori del codice della crisi sono:
nella relazione l’OCC deve indicare (anche) se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine, si ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata per la valutazione di rilevanza delle utilità, di cui sopra;
ai fini della concessione dell'esdebitazione, il giudice assume le informazioni ritenute utili, valuta la meritevolezza del debitore e verifica, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento.
L'esdebitazione
è concessa con decreto che darà indicazioni sulla dichiarazione
annuale che il debitore deve depositare circa le sopravvenienze
rilevanti di cui sopra.
Il decreto, dopo la comunicazione ai
creditori ed il conseguente contraddittorio, potrà essere confermato
o revocato.
La decisione finale del Giudice è reclamabile e deciderà il Tribunale in composizione collegiale.
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