27 aprile 2020

Il sovraindebitamento ai tempi del Coronavirus. Nuove prospettive per far fronte alla crisi economica                                                   

La situazione di emergenza sanitaria seguita alla pandemia per il Covid -19 (c.d. coronavirus) che interessa il Paese ha richiesto l'adozione di misure di contenimento che hanno avuto e stanno avendo un impatto notevole sul piano economico.

Se per i lavoratori dipendenti i provvedimenti governativi via via succedutisi (ricorso alla cassa integrazione in deroga, il blocco dei licenziamenti c.d. economici, a cui sono seguiti la sospensione dei mutui prima casa, dei pignoramenti, dei termini per il pagamento di cambiali e assegni) hanno consentito di contenere le conseguenze negative sul reddito non così può dirsi per i lavoratori autonomi, commercianti, professionisti e piccole imprese.  

Si vedrà tra qualche settimana se i finanziamenti garantiti dallo Stato (che dovrebbero partire in questi giorni) saranno idonei a risollevare almeno in parte la situazione.

E' comunque immaginabile che la crisi di liquidità dovuta alla forzata sospensione dell'attività si trascinerà per parecchi mesi magari aggravando una condizione economica già precaria.

La legge sul sovraindebitamento (L n.3/2012 ) potrà allora essere una risorsa per risanare i debiti.

Con un ricorso al Tribunale si darà avvio ad una procedura che potrà consentire di trovare un accordo con i creditori o l'omologazione di un piano di estinzione dei debiti commisurato alle proprie capacità reddituali. In questo caso non è richiesto il consenso dei creditori. Sarà direttamente il giudice, se ritiene che il programma di pagamento presentato sia commisurato alle effettive possibilità del debitore, ad autorizzare il piano e a cancellare la parte dei debiti che supera le possibilità di adempimento del debitore.

Il ricorso ad una procedura di sovraindebitamento potrà essere molto vantaggiosa per giungere ad un saldo e stralcio con abbattimento rilevante dei debiti contratti con banche, finanziarie e qualsiasi altro tipo di creditore. 

Per coloro che hanno già aderito alle procedure previste dalla Legge 3/2012 e a causa delle misure di contenimento adottate per fronteggiare l'emergenza sanitaria non dovessero essere in grado di effettuare i pagamenti previsti dal piano omologato dal Giudice o dall'accordo raggiunto coi creditori, è possibile richiedere un nuovo accordo o proporre un nuovo progetto da sottoporre al Giudice per l'omologa.

In tale ottica, il Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, con documento pubblicato lo scorso 6 aprile, ha fornito alcune soluzioni interpretative per consentire di adeguare l’attuale contesto emergenziale alle previsioni della L. n. 3/2012.

Si tratta, nello specifico, di indicazioni finalizzate non solo a richiedere al Giudice la sospensione dell’esecuzione degli accordi o dei piani omologati, ma altresi` ad accordare al debitore la possibilità di modificare gli stessi, anche successivamente all’omologazione, al fine di agevolarne l’esecuzione e di semplificare, quanto piu` possibile, la prosecuzione dei procedimenti pendenti.

Secondo il condivisibile parere del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, dunque, tale disposizione potrà trovare applicazione in riferimento a tutti i piani/accordi del debitore o consumatore, la cui esecuzione sia divenuta impossibile in considerazione dell’attuale contesto emergenziale e, dunque, di un evento manifestamente non imputabile al debitore.

Ne consegue che i debitori, nei confronti dei quali sia già intervenuta l’omologazione di un piano o di un accordo, potranno rimodularne le modalità e le tempistiche dell’esecuzione, avvalendosi dell’ausilio dell’OCC, cui la stessa L. 3/2012 attribuisce, in via generale, l’obbligo di risolvere le eventuali difficoltà insorte nell’esecuzione dell’accordo e di vigilare sul suo esatto adempimento.

Occorre naturalmente evidenziare che il citato art. 13, comma 4-ter, L. 3/2012, dopo aver specificato le condizioni al ricorrere delle quali sia possibile modificare la proposta, opera un rinvio alle disposizioni contenute nei paragrafi II e III della L. 3/2012, ovvero alle norme che disciplinano il raggiungimento dell’accordo con i creditori e la relativa omologazione, richiedendo, pertanto, la reiterazione del procedimento (deposito della proposta di accordo, munita della relativa attestazione dell'Organismo di Composizione della Crisi, che sarà notificata ai creditori per l'esercizio del diritto di voto, ovvero, per i piani del consumatore, passerà al vaglio del Giudice per le valutazioni di cui si dirà nei successivi paragrafi).

In proposito, non si possono che condividere le perplessità sollevate dal CNDCEC, laddove osserva che una simile previsione - anche alla luce della sospensione dei termini processuali - non appare del tutto adeguata a soddisfare da un lato, l’esigenza di concedere ai debitori la possibilità di apportare celermente modifiche ai piani e, dall'altro, a garantire le esigenze di semplificazione richieste dall’attuale fase emergenziale, nella gestione dei procedimenti pendenti e futuri: tale criticità si ravvisa, in particolar modo, con riferimento agli accordi di composizione della crisi, ove l’avvio di un ulteriore iter, finalizzato al raggiungimento di un nuovo accordo con i creditori, rischierebbe di dilatarne eccessivamente la durata.

Per tale ragione, il CNDCEC suggerisce che, con riferimento agli accordi di composizione della crisi, si potrebbe ipotizzare un procedimento “abbreviato” rispetto a quello ordinario, utilizzabile laddove il debitore intenda modificare unicamente le tempistiche di adempimento previste dal piano (dunque, soltanto le “scadenze”) e non anche le modalità di pagamento e gli importi spettanti ai creditori.

In assenza di specifiche disposizioni normative o di provvedimenti emessi dai Tribunali, il CNDCEC suggerisce che ciascun debitore possa, con apposita istanza, rivolgersi al Giudice Delegato per proporre la soluzione offerta dal Consiglio Nazionale, con l'auspicio di individuare, per ciascuna procedura, la soluzione migliore per affrontare questo periodo di emergenza e giungere, quanto prima, all'omologazione di un nuovo progetto per la composizione della crisi da sovraindebitamento.

In ogni caso, occorre evidenziare che, a prescindere dalla soluzione interpretativa proposta dal CNDCEC, il debitore può comunque richiedere, con l'ausilio dell'OCC, al Giudice Delegato la sospensione dell’esecuzione dell’accordo o del piano omologato, ricorrendo un’ipotesi di impossibilità sopravvenuta all’adempimento per causa non imputabile al debitore.