08 maggio 2020

Imprese ai tempi del Covid-19. La responsabilità del datore di lavoro                                                   

Con la progressiva riapertura delle attività economiche i datori di lavoro - fatti salvi i settori in cui sia possibile ricorrere o proseguire con la modalità di lavoro "agile" da casa - saranno tenuti a garantire ai dipendenti adeguati standard di sicurezza, adottando tutte le misure necessarie a garantire il diritto alla salute dei lavoratori sia sul luogo di lavoro, sia in ogni altro luogo ove si svolge l’attività lavorativa, per eliminare o almeno ridurre al minimo il rischio di contagio da coronavirus.

L’assetto normativo attualmente in vigore (art. 2087 c.c. ed il D.Lgs. n. 81/2008), applicabile a “tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio” (art. 3, co. 1, D.Lgs. 81/2008), impone al datore di lavoro di compiere valutazioni e decisioni connesse ad ogni prestazione che ciascun lavoratore è tenuto a svolgere in azienda, con il rischio di incorrere in responsabilità anche di rilievo penale nel caso in cui si dovessero verificare criticità.

Ne discende una responsabilità del datore di lavoro per qualsivoglia rischio, non solo legato strettamente all’attività lavorativa, ma anche all’intero compimento della stessa e indipendentemente dal luogo in cui essa venga posta in essere, sia entro i confini dell’azienda sia in ogni spazio idoneo ad ospitare almeno un posto di lavoro o accessibile al lavoratore nell’ambito della propria mansione (cfr. Cass. Penale, 05.10.2017, n. 45808). 

Ne consegue che il datore di lavoro dovrà mantenere la chiusura dell’azienda in caso di impossibilità a garantire ai lavoratori un livello di sicurezza adeguato nel sito dove si svolge l’attività d’impresa.

Per supportare il datore di lavoro nell’individuazione dei rischi “ragionevolmente prevedibili”, è stato adottato lo scorso 14.03.2020, successivamente integrato il 24.04.2020, il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure anti-contagio negli ambienti di lavoro, firmato dal Governo e dal Presidente di Confindustria, volto a “coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative”, che ha fornito importanti indicazioni sia dal punto di vista igienico-sanitario sia sul piano organizzativo. Protocollo, la cui mancata attuazione, determina la sospensione dell’attività fino al ripristino di adeguati livelli di protezione e sicurezza. Al citato documento si affiancano il Protocollo cantieri e il Protocollo trasporti e logistica adottati dal Ministero delle Infrastrutture in data 24.04.2020.

Il datore di lavoro, quindi, è titolare dell’obbligo giuridico di impedire che chiunque entri, lavoratore o soggetto terzo, in contatto con l’ambiente lavorativo contragga il Covid-19. Le norme antinfortunistiche, infatti, sono dettate a tutela non solo dei lavoratori nell’esercizio della loro attività, ma anche dei terzi che vengono a trovarsi in azienda indipendentemente dall’esistenza di un rapporto di lavoro.

Se dalla lettura del testo dell’art. 29, co. 3, D.Lgs. 81/2008 non sembra esservi in capo al datore di lavoro l’obbligo di rielaborare il Documento di Valutazione dei Rischi, si evidenzia qui il suo carattere dinamico e la sua funzione di informazione al lavoratore ogniqualvolta intervenga un rischio nuovo rispetto a quelli originariamente previsti. Ne consegue che il datore di lavoro dovrebbe essere indotto ad aggiornare il documento in relazione al rischio Covid-19.

Esso, per liberarsi quindi da ogni forma di responsabilità dovrebbe dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di avere adottato ogni cautela necessaria per impedire il verificarsi del danno medesimo.

Il contagio da Covid-19 determina un potenziale profilo di responsabilità penale per il datore di lavoroOltre alle contravvenzioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008, in conformità ai principi normativi dettati in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, in caso di contagio da Covid-19 vi è la possibilità che il datore di lavoro possa essere considerato penalmente responsabile per i delitti di lesioni personali gravi/gravissime (art. 590 c.p.) o di omicidio colposo (art. 589 c.p.), con possibili implicazioni anche sotto il profilo della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, se applicabile.

Invero, nelle imprese aventi forma societaria, con riferimento a tali reati commessi dal datore di lavoro, dal rappresentante dell’impresa, o da altro soggetto sottoposto alla direzione di questi, nell’interesse o a vantaggio della società, alla responsabilità personale del datore di lavoro viene a sommarsi la responsabilità amministrativa da reato dell’ente.

Tratto da "Altalex"