All'imputato assolto con sentenza definitiva saranno pagate le spese legali. Arriva dal ministro della Giustizia, di concerto col ministero dell'Economia un decreto che definisce criteri e modalità di erogazione del Fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti, come previsto dalla legge di bilancio per il 2021.
Fondamentale questa novità perché viene introdotto nel
processo penale un principio di equità con la previsione a favore
dell'imputato assolto, a decorrere dal 2021, con sentenza
divenuta
irrevocabile perché il fatto non sussiste, perché non ha commesso
il fatto o perché il fatto non costituisce reato. A costui viene
riconosciuta una somma di denaro per le spese legali che ha dovuto
sostenere, per accuse che si sono rivelate infondate
Possono
richiedere di accedere i soggetti destinatari di una sentenza di
assoluzione definitiva pronunciata "perché il fatto non
sussiste", "perché non ha commesso il fatto", "perché
il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come
reato", escluso il caso in cui quest'ultima pronuncia sia
intervenuta a seguito della depenalizzazione dei fatti oggetto
dell'imputazione. Viceversa, non potrà accedere al fondo chi, pur
essendo stato assolto per alcuni capi di imputazione, viene
condannato per altri; per chi è giunta sentenza
di
estinzione del reato per prescrizione o amnistia; chi ha beneficiato
nel medesimo procedimento del patrocinio a spese dello Stato; infine,
chi abbiano ottenuto la condanna del querelante alla rifusione delle
spese di lite.
L'entità
del rimborso è di 10.500 euro, ripartita in tre quote annuali a
partire dall'anno successivo a quello in cui la sentenza
è
divenuta irrevocabile.
L'imputato
potrà presentare istanza al fondo esclusivamente tramite apposita
piattaforma telematica accessibile dal sito giustizia.it mediante le
credenziali SPID di livello due. (da Studiocataldi.it)
STUDIO LEGALE SPADA
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