21 luglio 2020

Conducente non abilitato alla guida. Il terzo trasportato ha comunque diritto al risarcimento                                                 

La Cassazione Civile, con l'ordinanza n. 13738 del 03 luglio 2020 ha affermato il principio secondo cui le clausole di esclusione della garanzia nelle polizze assicurative sono nulle perché contrarie a norme di rango comunitario.

La questione affrontata dai giudici è se il proprietario trasportato possa essere risarcito dalla impresa assicuratrice del suo veicolo allorquando alla guida vi sia un conducente non abilitato.

Le norme contenute nelle Direttive del Consiglio CEE 30 dicembre 1983 84/5/  e 14 maggio 1990 90/232, interpretate dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in diverse pronunce, si pongono l’obiettivo di “garantire che l'assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli debba consentire a tutti i passeggeri vittime di un incidente causato da un veicolo di essere risarciti dei danni subiti".

Pertanto, le norme interne dei singoli Stati "non possono negare al passeggero il diritto al risarcimento da parte dell'assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli, ovvero limitare tale diritto in misura sproporzionata, esclusivamente sulla base della corresponsabilità del passeggero stesso nella realizzazione del danno", essendo irrilevante il fatto che il passeggero interessato sia il proprietario dei veicolo, atteso che la finalità di tutela delle vittime impone "che la posizione giuridica del proprietario del veicolo che si trovava a bordo del medesimo al momento del sinistro, non come conducente, bensì come passeggero, sia assimilata a quella di qualsiasi altro passeggero vittima dell'incidente".

La sentenza della Corte di Giustizia 1° dicembre 2011 C-442/10 (Churchill) ha evidenziato che l'unica distinzione ammessa dalla normativa dell'Unione in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per gli autoveicoli è quella tra conducente e passeggero, nel senso che, escluso il conducente, tutti gli altri passeggeri, anche quando siano proprietari del veicolo, devono avere una copertura assicurativa, sicché "la persona che era assicurata per la guida del veicolo, ma che era anche passeggero di tale veicolo al momento dell'incidente, si trova in una situazione giuridica assimilabile a quella di qualsivoglia altro passeggero e va dunque posta sullo stesso piano dei terzi vittime dell'incidente".

La stessa sentenza e quella della Cass. Civ. Sez. 3 19 gennaio 2018 n. 1269 ha affermato che "il diritto dell'Unione osta alla possibilità che l'assicuratore della responsabilità civile per la guida di autoveicoli si avvalga di «disposizioni legali o di clausole contrattuali allo scopo di negare a detti terzi il risarcimento del danno conseguente ad un sinistro causato dal veicolo assicurato», di talché "tra tali clausole rientrano quelle che escludono la copertura assicurativa a causa dell'utilizzo o della guida del veicolo assicurato da parte di persone non autorizzate a guidarlo o non titolari di una patente di guida, oppure di persone che non si sono conformate agli obblighi di legge di ordine tecnico concernenti le condizioni e la sicurezza del veicolo.

L’'unica eccezionale ipotesi in cui all'assicuratore è consentito opporre alla vittima che viaggiava sul veicolo la clausola che escluda la copertura assicurativa a causa della guida da parte di persona non autorizzata è quella in cui, secondo la Corte di Giustizia, venga data la prova che la vittima stessa era a conoscenza del fatto che il veicolo era rubato.