LA LEGGE SUL SOVRAINDEBITAMENTO COMPIE 10 ANNI
                                                     05 maggio 2023  

Con la legge n.3 del 27 gennaio 2012 veniva introdotta nell'ordinamento una normativa volta a disciplinare le situazioni di crisi da sovraindebitamento. 

Si è trattato di una novità rivoluzionaria in quanto si è data per la prima volta la possibilità anche per i privati, i lavoratori autonomi, i piccoli imprenditori (e in genere per i soggetti non sottoposti al fallimento) la possibilità di gestire e risolvere una condizione di squilibrio tra il proprio patrimonio e i debiti contratti.

Mutui e finanziamenti non rimborsati, cartelle di Equitalia non evase, stanno mettendo a dura prova le famiglie italiane e le piccole aziende che sono riuscite ad evitare la chiusura dell'attività in questi ultimi anni segnati dalla pandemia e dalla recessione economica. Le cause che possono portare ad uno stato di sovraindebitamento sono molteplici e il più delle volte scaturite da avvenimenti inaspettati e imprevedibili.

Con il ricorso ad una delle procedure originariamente previste dalla L. 3/2012 (e oggi dal nuovo Codice della Crisi di Impresa) è possibile per il debitore tornare a vivere una vita dignitosa e serena e, nel contempo, soddisfare seppur parzialmente i creditori depositando una proposta di accordo finalizzata alla ristrutturazione del debito.

Sulla base di un piano che dovrà essere omologato dal tribunale si potrà ottenere una considerevole riduzione del debito e una dilazione pluriennale dei pagamenti. Con l'ulteriore e rilevante possibilità di ottenere l'esdebitazione, ovvero la cancellazione dei debiti non pagati.

In virtù del grande beneficio accordato vi è l’obbligo specifico di depositare una relazione particolareggiata, a cura di un professionista, contenente l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata nell’assumere volontariamente le obbligazioni; l’esposizione delle ragioni della sopravvenuta incapacità di adempimento e una documentazione completa che consenta di ricostruire la situazione economica e patrimoniale dell'interessato.

I soggetti debitori possono ricorrere a procedure diverse (e alternative) a seconda che siano privati consumatori oppure piccole imprese, lavoratori autonomi o professionisti, imprenditori agricoli.

L’entrata in vigore a luglio 2022 del nuovo Codice della crisi di impresa (D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14) ha permesso l’inserimento di alcune modifiche alla Legge n. 3/2012  integrandola nella disciplina fallimentare e risolvendo alcune questioni interpretative sorte nel corso del tempo, oltre a snellirne le procedure. Ad esempio è stata estesa la possibilità di promuovere a determinate condizioni un ricorso congiunto per i membri della stessa famiglia ed ai soci illimitatamente responsabili delle compagini sociali.

Possono ricorrere a queste procedure anche coloro che hanno già subito il pignoramento della casa purché la procedura esecutiva non si sia conclusa con la vendita all'asta.

Il primo passo da fare per coloro che fossero interessati è rivolgersi (con l'assistenza di un difensore) ad un Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (ve ne sono presso gli ordini professionali e le camere di commercio) che nominerà un proprio gestore al fine di valutere in via preventiva la fattibilità e la convenienza della procedura e in seguito assistere il debitore alla predisposizione del piano da presentare in Tribunale.