La prescrizione dei crediti di lavoro decorre dalla fine del rapporto                                                                               12 settembre 2022  

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26246 pubblicata il 6 settembre 2022, ricompone il contrasto giurisprudenziale che si era creato nella giurisprudenza di merito stabilendo che la prescrizione dei crediti lavorativi decorre dalla conclusione del rapporto di lavoro anche per quei rapporti in cui trova applicazione l’art. 18 dello Statuto dei lavoratori.

La Riforma Fornero, che ha riformato la disciplina dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, ha indirettamente modificato anche le regole che, sino a quel momento, regolavano la prescrizione dei crediti di lavoro (artt. 2948, 2955, 2956, c.c.).

Su questo delicato tema era più volte intervenuta la Corte costituzionale, sia prima (Corte cost. n. 63/1966; Corte cost. n. 143/1969) sia dopo l’entrata in vigore dello Statuto dei lavoratori (Corte cost. n. 86/1971; Corte cost. n. 174/1972), che aveva di fatto introdotto la regola del differimento del decorso della prescrizione, facendola iniziare dal giorno della cessazione del rapporto di lavoro, nelle ipotesi in cui il rapporto non era assistito da c.d. stabilità reale in caso di licenziamento illegittimo.

In sintesi, per i dipendenti da datori di lavoro con più di 15 lavoratori la prescrizione decorreva, di mese in mese, durante lo svolgimento del rapporto, mentre, per chi prestava attività lavorativa presso datori che occupavano sino a 15 dipendenti, la prescrizione cominciava a decorrere dopo il licenziamento o le dimissioni.

Per i primi – infatti – in caso di licenziamento illegittimo era prevista l’effettiva reintegrazione nel posto di lavoro, mentre per gli altri soltanto un’indennità risarcitoria.

La ragione giustificatrice di questo principio risiedeva nella considerazione che i lavoratori delle piccole realtà lavorative sarebbero stati esposti a possibili ritorsioni (o anche al licenziamento) nel caso in cui avessero inopinatamente avanzato richieste di differenze retributive, per quanto legittime, nel corso del rapporto di lavoro.

Ai fini del decorso iniziale della prescrizione, il “giorno in cui il diritto può essere fatto valere” (art. 2935 c.c.) veniva dunque posticipato a quello in cui il lavoratore non avrebbe più avuto timore di ripercussioni negative, a seguito delle sue richieste, sulla continuità del rapporto di lavoro.

La giurisprudenza successiva, di legittimità e di merito, si è poi attenuta a questo principio che si è via via consolidato (v. Cass., sez. Unite, n. 1268/1976; Cass. n. 22172/2017; Cass. n. 9137/1997).

La situazione è però mutata dal 18 luglio 2012 a seguito dell’entrata in vigore della Riforma Fornero (L. n. 92/2012) e del successivo Jobs Act sui licenziamenti (D.Lgs. n. 23/2015) che hanno fortemente limitato la reintegrazione nel posto di lavoro, relegandola ad ipotesi marginali (ad esempio in caso di licenziamento discriminatorio o ritorsivo o nullo perché intimato in forma orale).

Nella giurisprudenza di merito si è pertanto subito posto il problema se la regola del differimento conservasse ancora una logica in questo mutato quadro legislativo.

Secondo un primo indirizzo, ove il rapporto di lavoro risulti assistito dalle tutele di cui all’art. 18 della L. n. 300/1970, deve ritenersi che la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi inizi a decorrere in pendenza del rapporto, dal momento in cui il diritto può esser fatto valere (v. App. Milano sez. lav., 19/02/2019, n. 35; Trib. lav. Milano 18/10/2017, n. 2713).

Per altro (prevalente) indirizzo, invece, dopo l’entrata in vigore della Riforma Fornero, il decorso della prescrizione per i crediti di natura retributiva rimane sospeso fino alla cessazione del rapporto di lavoro anche nei rapporti soggetti al regime del novellato art. 18 dello Statuto dei lavoratori in quanto, in caso di licenziamento illegittimo, la tutela reintegratoria non è automatica (v. App. Milano sez. lav., 25/10/2021, n. 1352; Trib. lav. Firenze 16/01/2018, n. 25; Trib. lav. Milano 12/04/2017).

A ricomporre il contrasto giurisprudenziale che si era creato nella giurisprudenza di merito, a volte anche dello stesso Foro, è ora intervenuta, per la prima volta, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26246 depositata il 6 settembre 2022, per la quale la prescrizione dei crediti lavorativi decorre dalla conclusione del rapporto di lavoro anche per quei rapporti in cui trova applicazione l’art. 18 dello Statuto dei lavoratori nella nuova formulazione.

In particolare, la Cassazione ha riformato una sentenza della Corte di appello di Brescia che aveva invece ritenuto, anche dopo la riforma dell’art. 18 legge dello Statuto dei lavoratori, la permanenza della stabilità reale del rapporto di lavoro quale rimedio invocabile dal lavoratore in caso di licenziamento “per ritorsione, e dunque discriminatorio”.
Fonte (Altalex)