01 febbraio 2021

Le novità in tema di sovraindebitamento. 

E' entrata in vigore dal 25 dicembre 2020, la Legge 18 dicembre 2020, n. 176 recante la"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Il provvedimento, oltre a convertire in legge con modificazioni il c.d. Decreto Ristori (D.L. n. 137/2020) e confermare le misure in materia di lavoro finalizzate a fronteggiare il periodo emergenziale connesso alla pandemia, ha altresì introdotto importanti modifiche alla disciplina sul sovraindebitamento contenuta nella L. 27 gennaio 2012, n. 3, prevedendo una semplificazione delle procedure di accesso per le imprese e per i consumatori, applicabili anche alle procedure pendenti.

La legge sul sovraindebitamento (L n.3/2012 ) poi trasfusa con modifiche nella riforma del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (che entrerà in vigore a settembre 2021) rende possibile risanare la propria condizione debitoria ricorrendo al Tribunale mediante una procedura che consente di trovare un accordo con i creditori oppure ottenere dal Tribunale, addirittura senza il consenso dei creditori, un piano di estinzione dei debiti commisurato alle proprie capacità o possibilità.

L’accordo in questione o il piano approvato dal giudice può essere molto vantaggioso per giungere ad un saldo e stralcio dei debiti contratti con società finanziarie, banche, Fisco e qualsiasi altro tipo di creditore. Possono ricorrere a queste procedure i soggetti ai quali non si applica la legge fallimentare, in particolare i consumatori, cioè coloro che hanno contratto i debiti per scopi estranei all’attività imprenditoriale; ma anche le piccole società non fallibili, i lavoratori autonomi, i professionisti, le associazioni, le organizzazioni di volontariato le Onlus.

Tra le novità più importanti introdotte con il d.l. n. 137/2020, come convertito, vi è l'esdebitazione per il debitore incapiente, cioè colui che, persona fisica meritevole, non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilita', diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura.

Si tratta di una novità già inserita nel codice della crisi di impresa, che viene anticipata settembre 2021.

Grazie a questa previsione i debitori possono già chiedere la falcidia dei debiti di qualsiasi natura, fiscali, bancari ed anche previdenziali, anche quando non hanno utilità da offrire.

Tra le altre novità rilevanti si segnala il c.d. “sovraindebitamento familiare”, già riconosciuto da una buona parte della giurisprudenza di merito. Si prevede che i membri della stessa famiglia possano presentare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando siano conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune.
Altra importante modifica già in vigore è l'eliminazione della colpa semplice del debitore quale impedimento per l'accesso alla procedura di sovraindebitamento.
Ora il piano del consumatore volto a stralciare i debiti sarà inammissibile solo se il debitore “ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode” .
Il che significa che rispetto al passato dal 2021 saranno ritenuti ammissibili dal Tribunale molti più ricorsi, presentati anche da debitori che hanno fatto ricorso al credito al consumo o a prestiti e finanziamenti (poi non ripianati) in maniera poco prudente.