20 agosto 2020

Cassazione: mantenimento dei figli maggiorenni. Finiti gli studi, devono trovarsi un lavoro                          

Il principio affermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione è noto da molto tempo ed è anche stabile.

I figli hanno diritto ad essere mantenuti dai genitori, sia che siano sposati o conviventi, separati o “divorziati”, sino a quando non siano in grado di mantenersi in modo autonomo. Vale a dire, sino a quando non riescono a raggiungere l’autosufficienza economica.

Una simile situazione, non coincide con il compimento dei diciotto anni, al raggiungimento della maggiore età, ma si verifica quando il giovane raggiunge un’autonomia, un reddito conforme al suo percorso di studi e che gli garantisca una determinata stabilità.

Se il principio è chiaro le incertezze si manifestano quando si deve definire la stabilità (di una occupazione) e quando sia terminato il ciclo di studi ma il figlio non ha una occupazione lavorativa.

Per quanto riguarda la prima questione (figlio che ha trovato una occupazione) è stato considerato sufficiente ad escludere la permanenza dell'obbligo di mantenimento in capo ai genitori lo svolgimento di un lavoro part-time, mentre non lo è un dottorato di ricerca così come non sono sufficienti uno stage, un apprendistato o un tirocinio, a causa del loro carattere precario.

Sul diritto al mantenimento al figlio lavoratore, sono state scritte diverse pagine di sentenze, al fine di definire quando sussista l’autosufficienza economica. Una recente ordinanza della Suprema Corte di Cassazione (Cass. ord. n. 11186 dell’11.06.2020), ha stabilito che lo studente lavoratore non ha diritto all’assegno di mantenimento del genitore (il giovane era stato assunto alle Poste con un contratto part-time a tempo determinato).

Per quanto riguarda invece la situazione del figlio che ha terminato gli studi ma non lavora, secondo i giudici di legittimità, come si legge nella sentenza n. 17183 del 14/08/2020 il principio di autoresponsabilità vigente nel nostro ordinamento impone ai giovani, una volta terminati gli studi, di attivarsi per assicurarsi un autonomo sostentamento, in attesa di trovare un lavoro che sia più aderente alle proprie aspirazioni.

Non è infatti ammissibile pretendere che, in loro vece, siano i genitori a doversi adattare a qualsiasi lavoro per sostentarli.

Il diritto al mantenimento, quindi, ha un limite che va desunto considerando la durata ufficiale degli studi e il tempo del quale un giovane laureato ha bisogno, in media, per trovare un impiego in una data realtà economica.

Di fronte a tale assunto, l'unica possibilità per il figlio che pretenda di essere ancora mantenuto è quella di dimostrare di non essere riuscito a procurarsi il lavoro ambito per una causa a lui non imputabile e di non aver potuto conseguire neanche un altro lavoro tale da assicurargli l'auto-mantenimento. Confrontandosi con la questione, la Cassazione ha quindi stilato un vero e proprio elenco, seppur non esaustivo, delle principali condizioni che comportano il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne, identificandole nelle seguenti:

  • minorazione o debolezza delle capacità personali;
  • prosecuzione di studi ultraliceali con diligenza;
  • l'essere trascorso un lasso di tempo breve dalla conclusione degli studi durante il quale il giovane si sia adoperato razionalmente e attivamente nella ricerca di un lavoro;
  • mancanza di un lavoro, anche non confacente alle proprie ambizioni, nonostante tutti i possibili tentativi di ricerca.

In assenza della prova di una delle predette fattispecie, raggiunta la maggiore età si presumono l'idoneità del reddito del figlio e il venir meno del suo diritto al mantenimento ulteriore a carico dei genitori.