Nel testamento olografo, anche un trattino apposto da terzi sulla data può causare la nullità. Così la seconda sezione civile della Cassazione con l'ordinanza n. 31322/2023 (sotto allegata).
Nella vicenda, un erede chiedeva venisse dichiarata la nullità del testamento per difetto di autografia della data, negando inoltre che l'atto fosse stato redatto dal de cuius in condizioni di totale incapacità di intendere e di volere. Sia in primo grado che in appello, tuttavia, i giudici ritenevano che lo stesso fosse pienamente capace di intendere e di volere, per cui si arrivava in Cassazione.
La S.C. ritiene le tesi dell'erede fondate.
In
linea generale, affermano preliminarmente dal Palazzaccio, "ai
sensi degli artt. 602 e 606 c.c., l'omessa o l'incompleta indicazione
della data comporta l'annullabilità del testamento olografo, che può
essere fatta valere nel termine di 5 anni dalla data in cui le
disposizioni testamentarie hanno avuto esecuzione da chiunque vi ha
interesse. Trattasi di requisito cui la legge ricollega la validità
dell'atto, sicchè deve escludersi che la data possa ricavarsi
aliunde da elementi estranei all'atto o che l'invalidità del
testamento sia subordinata all'incidenza in concreto dell'omissione
della data sui rapporti dipendenti dalle disposizioni testamentarie"
(Cass. 6682/1988; Cass. 7783/2001; Cass. 12124/2008).
Diversa
valenza "ha il difetto di autografia della data o la sua
alterazione, oggetto delle deduzioni della ricorrente con la domanda
principale di nullità, vizio che non va scrutinato solo nel caso in
cui si discuta della capacità del testatore, venendo attinti i
requisiti di validità dell'atto sotto il profilo formale, dovendo
l'autografia riguardare l'intero contenuto dell'atto, in tutte le sue
parti (inclusa la data; Cass. 27414/2018)".
In
definitiva, affermano gli Ermellini, "nel testamento olografo
l'omessa o incompleta indicazione della data ne comporta
l'annullabilità; l'apposizione di questa ad opera di terzi, se
effettuata durante il confezionamento del documento, lo rende nullo
perchè, in tal caso, viene meno l'autografia dell'atto, senza che
rilevi l'importanza dell'alterazione. L'intervento del terzo, se
avvenuto in epoca successiva alla redazione, non impedisce, invece,
al negozio 'mortis causa' di conservare il suo valore tutte le volte
in cui sia comunque possibile accertare la originaria e genuina
volontà del 'de cuius' (Cass. 5091/2022; Cass. 26406/2008; Cass.
25258/2008)".
Nel caso di specie, la Corte di merito
ha escluso solo in via ipotetica che l'alterazione potesse esser
stata opera di terzi, senza svolgere in proposito alcun
approfondimento, negando che detta alterazione potesse rilevare in sè
come requisito di validità dell'atto, ove non influente
sull'accertamento della capacità del testatore.
"L'autografia
deve invece - concludono dalla S.C. accogliendo il ricorso -
riguardare anche la data a pena di nullità, occorrendo accertare se
l'apposizione di un trattino tra i numeri 1 e 4 indicanti il giorno
di redazione della scheda, costituisse effettivamente un'alterazione
del documento ad opera di terzi e se fosse contestuale o successiva
alla redazione delle disposizioni di ultima volontà".
Tratto da Studiocataldi.it
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