NUOVO PIANO DEL CONSUMATORE (SOVRAINDEBITAMENTO) E TUTELA DELLA PRIMA CASA
                                                     01 giugno 2023  

Il piano del consumatore - una delle procedure previste dall’ordinamento per la composizione della crisi da sovraindebitamento – introdotto dalla l. 3/2012 è stato di recente innovato con l'entrata in vigore nel 2022 del nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs n.14/2019)

Il vecchio piano del consumatore oggi rinominato “Ristrutturazione dei debiti del consumatore” trova disciplina negli artt. 67 e ss del nuovo codice della crisi .

Alcune novità erano già state introdotte dalla legge n.176/2020 che, attraverso le prime modifiche alla l. 3/2012, aveva inteso semplificare l’accesso alle procedure di sovraindebitamento.

Il nuovo piano del consumatore, ad ogni modo, resta uno strumento utilissimo offerto dall’ordinamento al debitore consumatore per ristrutturare complessivamente la propria situazione economica, permettendogli di ridurre – a particolari condizioni – l’ammontare dei debiti in proporzione a quanto effettivamente sia in grado di pagare, tenendo conto che una quota del reddito è riservata a far fronte al sostentamento proprio e della famiglia.

La percentuale ridotta dei debiti, ottenuta l'omologazione dal Tribunale, potrà essere dilazionata nel tempo. La durata media accettata dei piano di rientro si attesta sui 5/7 anni.

La porzione di debiti che non potrà essere soddisfatta verrà cancellata all’esito della procedura, liberando il debitore in modo definitivo.

Quali possono essere in concreto per il consumatore sovraindebitato i benefici di ricorrere a questa procedura, quando ad esempio è in difficoltà nel pagamento del mutuo per la prima casa?

Si tratta di una situazione attualmente sempre più frequente per coloro che avevano stipulato mutui a tasso variabile a causa del sensibile rialzo dei tassi di interesse

Nel caso la banca avesse già avviato l'azione esecutiva, con la presentazione della proposta di piano il debitore consumatore pùo ottenere, a determinate circostanze, la sospensione del pignoramento già in atto oppure che il Tribunale emetta un decreto che vieti l'avvio di azioni esecutive e cautelari al fine di conservare l’integrità del patrimonio da destinare al piano di ristrutturazione dei debiti .

Ma la riforma ha espressamente codificato la possibilità per il debitore di inserire nel piano sottoposto al vaglio del tribunale la proposta di mantenere in essere le scadenze originarie delle rate del mutuo, che pertanto potrà proseguire fino alla naturale scadenza; quindi anche oltre la durata media del piano di ristrutturazione, che verrà riservato allo stralcio degli altri crediti.

Tale opzione è percorribile sia quando il mutuo è in regolare ammortamento sia quando è in sofferenza per il mancato pagamento di alcune rate. In tale ultimo caso il debitore dovrà chiedere l'autorizzazione al giudice a sanare la morosità in un breve piano di rientro.

Il legislatore ha in tal modo recepito e codificato una pronuncia della Corte di Cassazione del 2019 la quale – in senso conforme agli indirizzi (seppur minoritari) di alcuni tribunali - aveva ravvisato la legittimità, all'interno di un piano del consumatore, della previsione di un differimento della soddisfazione dei crediti ipotecari a più lunga scadenza, finanche laddove le scadenze restassero quelle del piano di ammortamento originario.

Attraverso il ricorso allo strumento dello stralcio del debito del mutuo si sottrae l'immobile - adibito ad abitazione principale - dall'aggressione esecutiva dei creditori diversi dalla banca, mentre quest'ultima continuerà a percepire le rate alle scadenze originarie.

A ciò si aggiunga la possibilità – prevista dalla legge di bilancio 2023 a determinate condizioni – di rinegoziare l'importo delle rate del mutuo e di trasformarlo da tasso variabile a tasso fisso.