Omesso mantenimento: non punibile il padre che versa gli arretrati                                                                               09 marzo 2022  

Il padre che fa mancare i mezzi di sussistenza alla figlia, commettendo il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all'art. 570 c.p, se quando trova lavoro paga anche gli arretrati non è punibile.

Questo quanto emerge dalla sentenza della Cassazione n. 10630/2022 che accoglie il motivo del ricorso con cui un padre, condannato in appello per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza alla figlia minore, fa presente di avere pagato tutti gli arretrati, dopo che ha trovato lavoro.

Il reato previsto dall'art. 570 c.p. è il comportamento di chi fa mancare mezzi di sussistenza ai discendenti minori, agli ascendenti o al coniuge il quale non sia legalmente separato per sua (del coniuge) colpa.

Secondo l'opinione pressoché concorde di dottrina e giurisprudenza, il concetto di ‘sussistenza' andrebbe inteso nel senso di soddisfazione delle basilari esigenze di vita: perciò, non soltanto vitto e alloggio, ma anche spese di vestiario, visite mediche, istruzione etc..

Allo stesso tempo, però, la sussistenza avrebbe portata meno ampia del concetto civilistico di ‘mantenimento', che - in sede di separazione o divorzio - si determina in base al tenore di vita precedente alla divisione dei due coniugi.

A questo proposito va detto, tuttavia, che l'introduzione con la legge 54/2006 (sul c.d. Affido Condiviso) del reato di violazione degli obblighi di natura economica nei confronti della prole ha finito (quasi) per assorbire la fattispecie di cui all'art. 570 comma 2, numero 2, quando i soggetti passivi siano i figli: tale ultima norma, infatti, ricollega la commissione del reato al semplice fatto di omettere il versamento dell'assegno stabilito dal giudice a favore dei figli minori, indipendentemente dallo stato di bisogno di questi.

La pena prevista è della reclusione fino a un anno e della multa da 103 a 1.032 euro.

Nel caso affrontato dalla pronuncia della Cassazione n. 10630/2022 un padre era stato condannato dalla Corte d'Appello perché ha fatto mancare i mezzi di sussistenza alla figlia.

Nel ricorrere in Cassazione il padre contestava la sussistenza dello stato di bisogno della minore (perché vi aveva provveduto la madre) e il dolo del reato perché il suo inadempimento a quanto statuito dal giudice civile non era stato volontario, ma era dipeso dal suo stato di disoccupazione, tanto che quando ha ripreso il lavoro in modo stabile ha provveduto a versare tutti gli arretrati; e anche quando era senza lavoro e in difficoltà aveva sempre erogato alla moglie piccoli aiuti.

Per la Cassazione non è fondato il primo motivo di ricorso perché non rileva – ai fini di escludere la punibilità - che ai bisogni della bambina abbia provveduto la madre. Il padre solo per questo non è esonerato dal provvedere ai bisogni dei figli, anche perché la minore età degli stessi è rappresentativa in ogni caso dello stato di bisogno, che obbliga entrambi i genitori ad adoperarsi per provvedere al loro mantenimento.

Secondo i giudici di legittimità merita invece accoglimento il secondo motivo perché, anche se tardivamente, il padre ha adempiuto al proprio obbligo, neutralizzando così il danno arrecato precedentemente.

Errata quindi la conclusione della Corte di Appello secondo la quale l'antigiuridicità della condotta non è neutralizzata dall'adempimento tardivo.