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Le prestazioni socio assistenziali per i malati di Alzheimer sono a carico del S.S. N.                                                                                                                                                                                   15 settembre 2025  

La Corte di appello di Milano, sentenza 9 settembre 2025, n. 1644, incentra la sua attenzione su una problematica di estrema attualità, ovvero quella concernente l’individuazione del soggetto giuridico tenuto all’onere del pagamento delle spese resesi necessarie per le prestazioni socio-assistenziali in favore dei malati di Alzheimer, giungendo alla conclusione – in riforma della pronuncia di primo grado e conformandosi agli orientamenti della giurisprudenza di legittimità – che esso grava sul Servizio sanitario pubblico sulla scorta della valorizzazione al massimo livello della tutela di diritto alla salute, senza che, perciò, possa sortire alcun effetto l’eventuale accordo di ricovero implicante l’assunzione di un impegno unilaterale, proveniente dal fruitore del servizio, al pagamento della retta.

La vicenda processuale

Un soggetto, figlio di una signora affetta dal morbo di Alzheimer, evocava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, la Fondazione della RSA in cui la genitrice era ricoverata per sentir accertare che la somma pretesa dalla convenuta quale retta per le prestazioni socio-assistenziali rese in favore della madre non era da esso attore dovuta, ma che della stessa avrebbe dovuto farsene carico il S.S.N. Il Tribunale rigettava la domanda sul presupposto che le prestazioni richieste per l’assistenza della madre dell’attore non integravano le condizioni richieste dalla normativa speciale di riferimento in materia di livelli essenziali di assistenza (cc.dd. LEA) affinché le relative spese potessero essere poste a carico della Regione.

La sentenza di primo grado era impugnata dall’attore soccombente e la Corte di appello di Milano accoglieva l'appello e in sentenza  riconosceva che l’appellante - sul presupposto della dichiarazione della nullità ai sensi dell’ impegno assuntosi nel senso di accollarsi le spese per la retta pretesa dall’appellata – nulla doveva a quest’ultima, gravando il relativo onere sulla Regione.

La Corte di Appello – allineandosi all’orientamento assolutamente prevalente della giurisprudenza della Corte di Cassazione – ha ritenuto fondato l’appello in applicazione del principio secondo cui le prestazioni socioassistenziali svolte nei confronti di un soggetto affetto da morbo di Alzheimer, ricoverato in istituto di cura, sono a carico del S.S.N., se, sulla base di un piano terapeutico personalizzato, che tenga conto della patologia in atto, del suo stadio al momento del ricovero e della sua prevedibile evoluzione futura, esse siano necessarie per assicurare all'interessato la doverosa tutela del diritto alla salute, in uno con la tutela della sua dignità personale, essendo in tal caso inscindibili da quelle sanitarie, non potendo queste ultime essere eseguite se non congiuntamente alle prime, senza che assuma rilievo la prevalenza delle une o delle altre.

Pertanto, si è affermato che nel caso in cui le prestazioni di natura sanitaria non possano essere eseguite "se non congiuntamente" alla attività di natura socioassistenziale, cosicché non sia possibile discernere il rispettivo onere economico, prevale, in ogni caso, la natura sanitaria del servizio, in quanto le altre prestazioni - di natura diversa - debbono ritenersi avvinte alle prime da un nesso di strumentalità necessaria, essendo dirette alla "complessiva prestazione" che deve essere erogata a titolo gratuito, dimostrata la natura inscindibile ed integrata della prestazione: in tale ipotesi, infatti, l'intervento sanitario- socio assistenziale rimane interamente assorbito nelle prestazioni erogate dal Sistema sanitario pubblico, in quanto la struttura convenzionata/accreditata garantisce all'assistito, attraverso il servizio integrato, il programma terapeutico, secondo un piano di cura personalizzato.

Del resto è stato chiarito che l'attività prestata in favore di soggetto gravemente affetto da morbo di Alzheimer ricoverato in istituto di cura è qualificabile come attività sanitaria, quindi di competenza del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi della L. n. 730 del 1983, art. 30, non essendo possibile determinare le quote di natura sanitaria e detrarle da quelle di natura assistenziale, stante la loro stretta correlazione, con netta prevalenza delle prime sulle seconde, in quanto comunque dirette, anche ex D.P.C.M. 8 agosto 1985, art. 1, alla tutela della salute del cittadino, con la conseguente non recuperabilità, mediante azione di rivalsa a carico dei parenti del paziente, delle prestazioni di natura assistenziale erogate dal Servizio sanitario.

(tratto da Altalex)


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