La legge 3 del 2012 e la riforma del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza permettono di risanare la propria condizione debitoria ricorrendo al Tribunale mediante una procedura che consente di trovare un accordo con i creditori.
L’accordo in questione o il piano approvato dal giudice può essere molto vantaggioso per giungere ad un saldo e stralcio dei debiti contratti con società finanziarie, banche, Fisco e qualsiasi altro tipo di creditore. Il presupposto per accedere a queste procedure è il cosiddetto «sovraindebitamento», vale a dire una situazione di perdurante squilibrio tra debiti assunti e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte.
Le procedure previste dalla legge sono tre
- il piano del consumatore
- l’accordo di ristrutturazione con i creditori
- la liquidazione dei beni.
Possono ricorrere a queste procedure i soggetti ai quali non si applica la legge fallimentare. In particolare, i consumatori privati, cioè coloro che hanno contratto i debiti per scopi estranei all’attività imprenditoriale; ma anche le piccole società non fallibili, i lavoratori autonomi, i professionisti, le associazioni, le organizzazioni di volontariato le Onlus.
Nel “piano del consumatore” non è richiesto il consenso dei creditori. Il debitore, infatti, si fa autorizzare direttamente dal giudice. Quest’ultimo, se ritiene che il programma di pagamento sia soddisfacente e commisurato alle effettive possibilità del debitore, lo autorizza, cancellando la residua parte dei debiti. Si possono ottenere con omologa del Tribunale accordi o piani di rientro del debito ridotto del 50/70% con piani di rientro pluriennali (4/6 anni).
In virtù del grande beneficio accordato vi è l’obbligo specifico di depositare una relazione particolareggiata, a cura di un professionista, contenente l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell’assumere volontariamente le obbligazioni; l’esposizione delle ragioni della sopravvenuta incapacità di adempimento da parte del consumatore, una documentazione completa che consenta di ricostruire la situazione economica e patrimoniale dell’interessato.
In alternativa al piano del consumatore e all’accordo con i creditori, si può chiedere la liquidazione dei propri beni che verranno venduti dal Tribunale – ad eccezione dei redditi necessari per il sostentamento della famiglia – ma si otterrà il vantaggio che all’esito della procedura si otterrà la cancellazione dei debiti residui che non saranno stati soddisfatti con il ricavato della vendita dei beni.
Si può ricorrere a tutte queste procedura anche si è già subito il pignoramento della casa e la procedura non si è ancora conclusa con la vendita all’asta.
L’ausilio di un professionista specializzato garantirà la scelta della migliore soluzione tra quelle sopra indicate, per meglio tutelare gli interessi dell’indebitato.
STUDIO LEGALE SPADA
VIA PAPA GIOVANNI XXIII N.8/C - 20871 VIMERCATE (MB)
mail: studioavvocatospada@gmail.com
Tel. e Fax 039/6880164