La Corte Europea dei diritti dell'Uomo (CEDU) sull'obbligo vaccinale                                                  27 settembre 2021

     

I principi più importanti recentemente elaborati dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), in tema di obbligo vaccinale.

La Corte Europea dei diritti dell’uomo ha finora evitato di affrontare di petto la questione dell’obbligo vaccinale anti Covid -19. Ma proprio durante l’avvento della campagna vaccinale, con riferimento ad un altro vaccino e ad un’altra patologia, la Corte Europea (con sentenza 8 aprile 2021 – caso Vavricka) ha voluto far sapere quali sono le condizioni perché una legge che obbliga alla vaccinazione sia compatibile con il rispetto dei diritti umani e delle libertà personali, in particolare con l’art. 8 della Convenzione, il diritto al rispetto della vita privata.

Alla base del pensiero dei giudici di Strasburgo, espresso nella famosa sentenza Vavricka, c’è un principio chiave, codificato all’art. 8 paragrafo 2 della Convenzione: non ogni ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata è vietata. Anzi. Non sono certamente proibite dalla CEDU quelle ingerenze dell’autorità pubblica previste dalla legge, e che hanno la natura di misure che in una società democratica sono necessarie alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.

Ma quand’è che possiamo ritenere l’obbligo vaccinale “necessario in una società democratica”? E che caratteristiche deve avere una legge nazionale che impone l’obbligo vaccinale? Su questi punti si sofferma diffusamente la sentenza Vavricka.

I requisiti indispensabili

Possiamo sintetizzare i punti chiave della sentenza, enumerando i requisiti che la legge che impone il vaccino obbligatorio dovrebbe sempre rispettare per essere compatibile con l’art. 8 della Convenzione.

  1. Gli obiettivi perseguiti dall’obbligo vaccinale. Per la Corte è sufficiente dimostrare che lo Stato adotta la misura dell’obbligo al fine proteggere da perturbazioni della società causate da gravi malattie. Quando gli obiettivi perseguiti sono la tutela della salute e della vita altrui, non occorre dimostrare anche il rispetto degli altri scopi che in base al secondo paragrafo dell’art. 8 CEDU consentono la limitazione alla vita privata (sicurezza pubblica, benessere economico del paese, prevenzione del disordine).

  2. L’obbligo di vaccinazione deve rispondere ad un “urgente bisogno sociale”. La tendenza alla diminuzione del tasso delle vaccinazioni spontanee è stata considerata dalla Corte nel caso Vavricka come un motivo a sostegno dell’ “urgente bisogno sociale”, in risposta alla pressante esigenza di tutela della salute pubblica e a quella individuale dei soggetti che non possono vaccinarsi.

  3. Occorrono “motivi pertinenti e sufficienti” per imporre la vaccinazione obbligatoria. Nel caso Vavricka, questi motivi sono stati ravvisati dalla Corte nella efficacia e sicurezza dei vaccini, e nel condivisibile obiettivo di raggiungere il più alto grado di copertura vaccinale.

  4. Occorre valutare il grado di sicurezza dei vaccini alla luce delle considerazioni della comunità scientifica.

  5. La previsione dellesenzione dall’obbligo per i soggetti con controindicazioni permanenti al vaccino.

  6. La modalità di coercizione che per rispettare il principio di proporzionalità deve avvenire tramite sanzioni (moderate) e non mediante somministrazione obbligatoria forzata.

  7. La previsione nell’ordinamento della possibilità di promuovere ricorsi interni (amministrativi o giudiziali) per garantire agli interessati il diritto di contestare le conseguenze dell’inosservanza dell’obbligo. 

Di particolare interesse è il passaggio della sentenza che affronta le critiche dei ricorrenti sugli standard di efficacia e sicurezza delle vaccinazioni, esprimendo forte preoccupazione per i potenziali effetti negativi sulla salute, anche a lungo termine.

Quanto all'efficacia della vaccinazione, la Corte rinvia al consenso generale sull'importanza vitale di questo mezzo di protezione delle popolazioni contro malattie che possono avere gravi effetti sulla salute individuale e che, in caso di focolai gravi, possono causare danni all’intera collettività.

E’ pacifico secondo la Corte che,in rari casi la vaccinazione può rivelarsi dannosa per il singolo individuo, provocando un danno grave e duraturo alla sua salute. In considerazione di rischi molto rari ma indubbiamente molto gravi per la salute di un individuo, gli organi della Convenzione hanno sottolineato l'importanza di prendere le necessarie precauzioni prima della vaccinazione controllando in ogni singolo caso la presenza di possibili controindicazioni.

Occorre inoltre un monitoraggio costante sulla sicurezza dei vaccini in uso da parte delle Autorità statali del farmaco.

Risarcimento in caso di danni da vaccinazione

La Corte osserva anche, infine, che per la valutazione complessiva sulla legittimità di un sistema di vaccinazione obbligatoria è necessaria la previsione nella legge nazionale della possibilità di ottenere un risarcimento in caso di lesioni alla salute.

Le Risoluzioni del Consiglio d’Europa

Indicazioni sulla compatibilità tra obbligo vaccinale e diritti umani emergono anche dalle recenti risoluzioni del Consiglio d’Europa, la n. 2361/2021 e la n.2383/2021, la prima di gennaio e la seconda di giugno. Si tratta però di atti che non hanno valore vincolante, ma che contengono piuttosto una serie di raccomandazioni e consigli rivolti agli Stati firmatari della Convenzione Europea sui diritti dell’uomo. Il loro scopo è quello di assicurare la cooperazione nella distribuzione del vaccino Covid 19 nel rispetto dei principi e dei diritti tutelati dalla Convenzione.


Fonte: www. altalex.it