21 febbraio 2020
Sovraindebitamento: la c.d. legge anti suicidi. Come funziona

La legge 3 del 2012 e la riforma del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza permettono di risanare la propria condizione debitoria ricorrendo al Tribunale mediante una procedura che consente di trovare un accordo con i creditori. 

L’accordo in questione o il piano approvato dal giudice può essere molto vantaggioso per giungere ad un saldo e stralcio dei debiti contratti con società finanziarie, banche, Fisco e qualsiasi altro tipo di creditore. Il presupposto per accedere a queste procedure è il cosiddetto «sovraindebitamento», vale a dire una situazione di perdurante squilibrio tra debiti assunti e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte.

Le procedure previste dalla legge sono tre

- il piano del consumatore 

- l’accordo di ristrutturazione con i creditori 

- la liquidazione dei beni. 

Possono ricorrere a queste procedure i soggetti ai quali non si applica la legge fallimentare.  In particolare, i consumatori privati, cioè coloro che hanno contratto i debiti per scopi estranei all’attività imprenditoriale; ma anche le piccole società non fallibili, i lavoratori autonomi, i professionisti, le associazioni, le organizzazioni di volontariato le Onlus.

Nel “piano del consumatore” non è richiesto il consenso dei creditori.  Il debitore, infatti, si fa autorizzare direttamente dal giudice. Quest’ultimo, se ritiene che il programma di pagamento sia soddisfacente e commisurato alle effettive possibilità del debitore, lo autorizza, cancellando la residua parte dei debiti. Si possono ottenere con omologa del Tribunale accordi o piani di rientro del debito ridotto del 50/70% con piani di rientro pluriennali (4/6 anni).

In virtù del grande beneficio accordato vi è l’obbligo specifico di depositare una relazione particolareggiata, a cura di un professionista, contenente l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell’assumere volontariamente le obbligazioni; l’esposizione delle ragioni della sopravvenuta incapacità di adempimento da parte del consumatore, una documentazione completa che consenta di ricostruire la situazione economica e patrimoniale dell’interessato. 

In alternativa al piano del consumatore e all’accordo con i creditori, si può chiedere la liquidazione dei propri beni che verranno venduti dal Tribunale – ad eccezione dei redditi necessari per il sostentamento della famiglia – ma si otterrà il vantaggio che all’esito della procedura si otterrà la cancellazione dei debiti residui che non saranno stati soddisfatti con il ricavato della vendita dei beni. 

Si può ricorrere a tutte queste procedura anche si è già subito il pignoramento della casa e la procedura non si è ancora conclusa con la vendita all’asta.

L’ausilio di un professionista specializzato garantirà la scelta della migliore soluzione tra quelle sopra indicate, per meglio tutelare gli interessi dell’indebitato.