Sovraindebitamento: adesione forzosa dell'Amministrazione Finanziaria per crediti tributari e contributivi                                             11 novembre 2021   

La legge n. 176/2020, di conversione del d. l. n. 137/2020, entrata in vigore il 25 dicembre 2020, ha riformato la legge n. 3/2012 e succ. mod. ed int., anticipando diverse innovazioni contenute nel codice della crisi, la cui entrata in vigore era da ultimo stata differita al 1° settembre 2021, poi ulteriormente prorogata al 16 maggio 2022. Tra le novità di maggior rilievo, apportate dalla novella, figura nella disciplina della procedura di accordo di composizione della crisi la cd. adesione coattiva o forzosa dell’amministrazione finanziaria alla proposta di accordo, anche in mancanza di adesione, secondo il nuovo comma 3-quater dell’art. 12, l. n. 3/2012 che così dispone: «3-quater. Il tribunale omologa l'accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 11, comma 2, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria

La novella – di rilevante portata pratica - consente al tribunale di omologare un accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria (o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie (INPS, INAIL, Casse private previdenziali) al ricorrere di due condizioni:

a) che la mancata adesione sia determinante per il raggiungimento del quorum del 60% delle adesioni alla proposta di accordo, formulata dal debitore; in pratica, il tribunale è tenuto a verificare che l’accordo sarebbe stato approvato con la suddetta maggioranza qualificata, se l’adesione fosse pervenuta (cd. rilevanza della mancata adesione).

b) che dalla relazione del gestore della crisi, nominato dal referente l’o.c.c., o del professionista facente funzioni di o.c.c., nominato dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato, risulti che la proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento è conveniente per l’amministrazione finanziaria (o per l’ente gestore di forme di previdenza o assistenza obbligatoria) rispetto all’alternativa liquidatoria (cd. convenienza della proposta). 

Tra le prime pronunce giurisprudenziali in tema di adesione "forzosa" si segnala quella del Tribunale di Pistoia (08/07/2021) con riferimento a un credito dell'INPS.

La proposta di accordo ha riportato il dissenso dell’INPS e di un Comune per un ammontare complessivo di oltre il 55% dei crediti ammessi al voto, per cui l’accordo non risultava approvato dalla maggioranza qualificata del 60% dei creditori ammessi al voto e il dissenso dell’INPS era decisivo per il mancato raggiungimento della suddetta percentuale. L’OCC - da parte sua - nella relazione attestativa definitiva sulla fattibilità del piano, in coerenza con quanto affermato nella relazione estimativa ha dedotto la convenienza dell’accordo proposto rispetto alle alternative liquidatorie, tra le quali ha esaminato, oltre alla liquidazione del patrimonio, anche l’esito per l’agenzia delle entrate del pignoramento dello stipendio della sovraindebitata nella misura di un decimo ex  art. 72-  ter del d.p.r. n. 602/73 e succ. mod. ed int..

Il tribunale si è trovato di fronte al dissenso determinante dell’INPS, alla convenienza della proposta per il creditore INPS e alla lacuna della legge

n. 3 citata che non prevede espressamente il cd. trascinamento forzoso degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, come invece è previsto dalla legge fall. per il concordato preventivo e per gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis.

Adottando una interpretazione costituzionalmente orientata, volta ad evitare di sollevare una questione di legittimità costituzionale per violazione del principio di eguaglianza e di parità di trattamento ex art. 3, co. 1, Cost. della legge n. 3/2012 nella parte in cui non prevede l’adesione forzosa all’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento del creditore ente gestore di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, il tribunale ha colmato la lacuna della legge, mediante il ricorso all’analogia legis estendendo la norma dell’art. 12, co. 3-quater citato anche a tali enti previdenziali e, quindi, all’INPS. Il tribunale, dunque, ha omologato l’accordo in virtù del “trascinamento” forzoso del creditore INPS ai sensi del nuovo comma 3-quater dell’art. 12 della legge n. 3/2012, così integrato, superando il quorum richiesto dalla legge del 60%.

Con la modifica della legge n. 3/2012 sul sovraindebitamento, ad opera della legge n. 176/2020, si è introdotta, dunque, per i soggetti non fallibili una speciale disciplina per il cd. cram down fiscale (e contributivo), analoga a quella conseguente alle modifiche alla legge fallimentare, in cui, pur con le diversità di disciplina oggettivamente rilevabili, è possibile cogliere la medesima ratio legis.

Il cd. cram down fiscale e contributivo è destinato ad avere una notevole influenza sui processi di ristrutturazione del debito, attuati, sia mediante

accordi da sovraindebitamento, che da accordi ex art. 182-bis l. fall., sia mediante concordati preventivi, rimuovendo uno dei nodi strutturali del nostro paese che fino ad oggi hanno impedito la soluzione di innumerevoli crisi.

In conformità al principio del buon funzionamento della pubblica amministrazione di cui all’art. 97 Cost., le proposte di ristrutturazione del debito tributario e contributivo, se convenienti per gli interessi pubblici, dovranno essere accolte o con l’adesione “spontanea” dell’ente pubblico o con l’adesione “forzosa” del tribunale, quando l’adesione sia decisiva per l’approvazione della ristrutturazione. 

L’autorità giudiziaria, dunque, va a sostituirsi ad una amministrazione pubblica quando, per timore delle responsabilità che possono ricadere sui funzionari che adottano le decisioni, non persegue - come dovrebbe - l’interesse fiscale, respingendo (o nella legge fallimentare anche non aderendo a) proposte dei debitori obiettivamente vantaggiose per i creditori tributari e contributivi, come affermato dal professionista indipendente, vuoi come gestore della crisi, vuoi come attestatore, figura sempre più centrale nella soluzione della crisi d’impresa e da sovraindebitamento.